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Sez. 1, Sentenza n. 4179 del 11/12/1974 (Rv. 372825 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - ESTENSIONE INCONTESTATA DELLA DOMANDA DELL'ATTORE AL CHIAMATO IN GARANZIA DAL CONVENUTO - RAPPORTO PROCESSUALE TRA ATTORE E CHIAMATO - VALIDITA - CONDIZIONI - VALIDITA DEL RAPPORTO TRA ATTORE E CONVENUTO E VALIDITA DELLA CHIAMATA IN GARANZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372825-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - ESTENSIONE INCONTESTATA DELLA DOMANDA DELL'ATTORE AL CHIAMATO IN GARANZIA DAL CONVENUTO - RAPPORTO PROCESSUALE TRA ATTORE E CHIAMATO - VALIDITA - CONDIZIONI - VALIDITA DEL RAPPORTO TRA ATTORE E CONVENUTO E VALIDITA DELLA CHIAMATA IN GARANZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Qualora l'attore abbia esteso la sua domanda alla parte che e stata chiamata in garanzia dal convenuto e che si e costituita senza nulla eccepire circa la proponibilita di detta nuova domanda nei suoi confronti, il rapporto processuale che viene in essere prescinde sia dalla validita del rapporto processuale primario fra l'attore ed il convenuto principale, sia dalla validita della chiamata in garanzia, le quali assumono valore di semplici antecedenti non condizionanti. (V 3647'72, mass n 361674).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)