Sez. 3, Sentenza n. 3647 del 20/12/1972 (Rv. 361674 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - DA PARTE DEL CONVENUTO - DOMANDA DELL'ATTORE NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO - NECESSITA - CHIAMATA DEL TERZO QUALE UNICO RESPONSABILE - ESTENSIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - DA PARTE DEL CONVENUTO - DOMANDA DELL'ATTORE NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO - NECESSITA - CHIAMATA DEL TERZO QUALE UNICO RESPONSABILE - ESTENSIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Allorche il convenuto abbia chiamato in causa un terzo assumendo che questo e il soggetto effettivamente e direttamente tenuto a rispondere della pretesa fatta valere dall'attore, questa puo essere accolta nei confronti del terzo ancorche l'attore non abbia esteso nei suoi confronti la propria domanda, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. Quando invece il convenuto chiama in giudizio il terzo al solo fine di far valere il rapporto di garanzia che li lega, e che rende il chiamato responsabile verso di lui e non gia verso l'attore, la pretesa di quest'ultimo, afferendo ad un rapporto distinto da quello dedotto con la chiamata del terzo, potra bensi essere accolta anche in confronto di costui, ma solo se l'attore formuli una espressa domanda in tal senso. (V 2029'69, mass n 341278).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)