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Sez. L - , Ordinanza n. 21899 del 07/09/2018 (Rv. 650262 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Contributi assicurativi - Versamento volontario - Annullamento del rapporto di lavoro - Diritto alla restituzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650262-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Il pagamento dei contributi presuppone l'esistenza di un valido rapporto assicurativo pertanto, nell'ipotesi di versamento volontario dei contributi assicurativi e successivo annullamento del rapporto di lavoro sulla cui base era stato autorizzato detto versamento (nella specie, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli), il lavoratore ha diritto alla ripetizione di quanto pagato, non potendo essere acquisiti contributi relativi a rapporti di lavoro dichiarati inesistenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)