diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12355 del 20/05/2010 (Rv. 613526 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Contributi indebitamente versati - Accreditamento ex art. 8 d.P.R. n. 818 del 1957 - Condizioni - Esistenza dei presupposti per la costituzione di un valido rapporto assicurativo - Necessità - Fattispecie concernente l'indebito versamento di contributi per la disoccupazione volontaria da parte di lavoratore dello spettacolo.
Stato
decisa il 2010-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613526-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

La disposizione contenuta nell'art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni dalla data dell'avvenuto versamento, ha carattere eccezionale, cosicché tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'INPS, onde la stessa non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale a sua volta presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'accreditamento in relazione ai contributi indebitamente versati da un lavoratore dello spettacolo, sul presupposto che questi appartenesse al "personale artistico, teatrale e cinematografico" non soggetto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e dell'inesistenza, pertanto, di un valido rapporto assicurativo con l'INPS).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)