Sez. 2, Sentenza n. 7478 del 05/06/2000 (Rv. 537242 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - IN GENERE | Reintegrazione della quota di riserva per equivalente monetario - Stima del bene ai fini della determinazione dell'equivalente monetario - Valore venale - Riferimento - Al momento dell'apertura della successione - Rivalutazione della somma così determinata - Necessità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - IN GENERE
In tema di reintegrazione della quota di legittima, l'accertamento della lesione va effettuato procedendo alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; pertanto, nell'ipotesi in cui, accertata la lesione, non sia possibile la materiale acquisizione del bene necessario alla reintegrazione della quota del legittimario, è con riferimento alla data dell'apertura della successione che va determinato il valore di tale bene ai fini del soddisfacimento per equivalente del diritto del legittimario, e il credito di quest'ultimo, cristallizzato in termini monetari, va poi rivalutato, nell'ipotesi in cui la liquidazione intervenga dopo un apprezzabile lasso di tempo, al fine di conservare la corrispondenza del "tantundem pecuniario" al valore economico reale del bene non acquisito al patrimonio del creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)