Sez. 2, Sentenza n. 2975 del 20/03/1991 (Rv. 471351 - 01)
Successioni mortis causa - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione - Determinazione della porzione disponibile | In genere - Determinazione della quota di legittima - Valore della eredità - Riferimento - Al tempo della apertura della successione - Divisione ereditaria - Formazione delle quote - Stima dei beni - Valore venale - Riferimento - Al tempo della divisione.
Successioni mortis causa - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione - Determinazione della porzione disponibile
Ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile deve aversi riguardo, ai sensi degli artt. 556 e 564 cod.civ., esclusivamente al valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione, differentemente dalla stima dei beni per la formazione delle quote per la divisione ereditaria, che a norma dell'art. 726 cod.civ. deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione anche quando si provveda alla reintegrazione della legittima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 726
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)