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Sez. 5 - , Sentenza n. 141 del 05/01/2022 (Rv. 663596 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni formali ex art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 - Violazioni meramente formali ex art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Contrasto - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663596-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni tributarie, non esiste alcuna distonia tra le violazioni formali ex art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e quelle meramente formali ex art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che quest'ultima disposizione precisa la portata della norma dello Statuto del contribuente disponendo che l'esclusione della punibilità sia limitata alle sole violazioni meramente formali, ossia a quelle che non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo e che, contestualmente, non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)