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Sez. 5 - , Sentenza n. 28938 del 17/12/2020 (Rv. 659970 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni tributarie - Violazioni sostanziali e formali - Punibilità - Violazioni meramente formali - Punibilità - Esclusione - Valutazione in concreto della natura della violazione - Modalità.
Stato
decisa il 2020-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659970-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, st.contr. e 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, le violazioni tributarie possono essere "sostanziali", se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecanti pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; solo tali ultime violazioni non sono punibili per inoffensività, dovendo la valutazione concreta circa la natura "formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in base all'idoneità "ex ante" della condotta a recare detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)