Sez. 2, Sentenza n. 5689 del 17/11/1976 Ud. (dep. 05/05/1977) Rv. 135764 - 01
FASCISMO - IN GENERE - APOLOGIA DEL FASCISMO - PRESUPPOSTO - CONDOTTA IDONEA ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO FASCISTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FASCISMO - IN GENERE - APOLOGIA DEL FASCISMO - PRESUPPOSTO - CONDOTTA IDONEA ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO FASCISTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In coerenza a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n 1 del 1957, l'apologia del fascismo costituisce reato ex art 4 della legge 20 giugno 1952 n 645, se posta in essere con una condotta idonea a favorire la concreta possibilita di riorganizzazione del partito fascista, vietata dalla Costituzione repubblicana. L'accertamento delle circostanze di fatto che integrano il reato compete al giudice di merito, ed e insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato.*
Riferimenti normativi: Legge 20/06/1952 num. 645 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 21, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)