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Sez. 5, Sentenza n. 8343 del 24/10/2012 Ud. (dep. 20/02/2013) Rv. 254651 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Motivazione del giudice di appello che ometta di considerare la motivazione della sentenza di primo grado riproducendo con il 'copia incollà la motivazione dell'ordinanza custodiale - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254651-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE

È illegittima la motivazione del giudice di appello che si fondi sulla pedissequa riproduzione - realizzata mediante l'applicazione informatica del 'copia-incollà - di intere pagine dell'ordinanza custodiale e che trascuri pressoché interamente le motivazioni della sentenza di primo grado, risolvendosi in abnorme "contemplatio" dell'attività di indagine preliminare e tradendo la sua precipua fisionomia di "revisio prioris istantiae", pur se nel circoscritto ambito del "devolutum"; d'altro canto, detto inusuale sistema motivazionale non è nemmeno riconducibile al paradigma della motivazione "per relationem", considerato che in nessun caso la motivazione del provvedimento genetico della custodia cautelare può ritenersi congrua rispetto alle esigenze di giustificazione di una sentenza di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)