Sez. 5, Sentenza n. 12679 del 24/01/2007 Cc. (dep. 27/03/2007) Rv. 235985 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Motivazione dell'ordinanza di riesame - Contenuto - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
L'obbligo motivazionale della decisione del tribunale del riesame sulle misure cautelari personali, dovendo conformarsi - se pur con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare - al modello legale enucleabile dall'art. 546 cod. proc. pen., non può ritenersi soddisfatto da modalità redazionali, fondate sull'acritica trasposizione del testo di intere risultanze investigative, favorite da tecniche di videoscrittura (cosiddetto "taglia ed incolla"), ma richiede la concisa indicazione degli elementi indiziari, con la conclusiva determinazione che dia conto, in esito ad un percorso motivazionale immune da errori di diritto o da disfunzioni logiche, della deliberazione - necessariamente sommaria propria della fase cautelare - di gravità del compendio indiziario offerto dall'accusa, alla quale faccia riscontro l'indicazione degli elementi di segno contrario offerti dalla difesa, con l'indicazione delle ragioni per le quali sono stati disattesi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)