diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24953 del 10/12/2015 (Rv. 637643 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Cessione di terreni edificabili - Imposta sostitutiva - Scelta del contribuente - Insorgenza dell'obbligazione tributaria - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637643-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In materia di plusvalenze, con riferimento alla determinazione del valore di un terreno edificabile, l'art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001, pur attribuendo alla libera scelta del contribuente la facoltà di accedere all'imposta sostitutiva mediante adempimento delle condizioni previste, stabilisce, però, che, una volta soddisfatte tali condizioni (redazione della perizia e versamento dell'intero importo o - indifferentemente - della prima rata di esso entro i termini previsti dalla medesima norma), si determina l'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria, per cui il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte, sia che abbia scelto di avvalersi del pagamento rateale che di quello in un'unica soluzione.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7, Decreto Legge 13/05/2001 num. 70 art. 7, DPR 29/09/1973 num. 603 art. 38, DPR 29/09/1973 num. 603 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)