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Sez. 5, Sentenza n. 13406 del 30/06/2016 (Rv. 640144 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola - Imposta sostitutiva - Morte del contribuente anteriormente alla cessione del terreno - Istanza di rimborso degli eredi - Infondatezza.
Stato
decisa il 2016-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640144-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In materia di plusvalenze, con riferimento ai terreni edificabili e con destinazione agricola, la libera scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene attraverso una perizia giurata di stima e versare l'imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001 non può essere revocata neppure in conseguenza di un evento successivo ed imprevedibile, quale il suo decesso, intervenuto prima della cessione del bene, che non priva di causa giuridica l'adempimento dell'obbligazione tributaria ormai effettuato, sicché gli eredi non possono ottenerne il rimborso.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)