Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 18/04/2003 (Rv. 562302 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Disciplina ex art. 4 D.L. n. 857 del 1976 - Rapporti tra danneggiato e danneggiante - Applicabilità - Esclusione - Liquidazione in via equitativa - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, la norma di carattere eccezionale di cui all'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 - secondo la quale il reddito che occorre considerare agli effetti del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale - si applica soltanto all'ipotesi dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, e non anche nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente dal contratto assicurativo. Conseguentemente, nel rapporto tra il responsabile e il danneggiato il danno futuro collegato all'invalidità permanente va liquidato in via equitativa, a norma degli artt. 2056 e 1226, essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 06/02/1977 num. 639, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)