Sez. 3, Sentenza n. 15823 del 28/07/2005 (Rv. 584365 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno alla persona - Danno patrimoniale derivante dall'invalidità - Determinazione del reddito - Casalinga - Riferimento al triplo della pensione sociale - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Nella liquidazione del danno alla persona, il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo della pensione sociale), pur essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, può essere utilizzato dal giudice, nell'esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all'invalidità, che è danno diverso da quello biologico, quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)