Sez. L, Sentenza n. 5870 del 26/11/1985 (Rv. 443050 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CALCOLO IN BASE ALLA RETRIBUZIONE - GRATIFICHE REMUNERATORIE E PREMI DI ASSIDUITÀ ED OPEROSITÀ - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE - GRATIFICHE DONATIZIE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CALCOLO IN BASE ALLA RETRIBUZIONE - GRATIFICHE REMUNERATORIE E PREMI DI ASSIDUITÀ ED OPEROSITÀ - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE - GRATIFICHE DONATIZIE - ESCLUSIONE.*
Il criterio obiettivo per individuare gli emolumenti da ricomprendere o non nella "retribuzione" assunta quale base di calcolo per la Determinazione dei contributi - emolumenti indicati solo a titolo esemplificativo nell'art. 27 del T.U. 30 maggio 1955 n. 797, in tema di assegni familiari - è dato dalla obbligatorietà e corrispettività. Vanno pertanto ricompresi nella detta nozione gli emolumenti costituenti prestazione, principale o accessoria, cui il datore di lavoro è obbligato a titolo di corrispettivo, ivi compresi le cosiddette gratifiche remuneratorie ed i premi corrisposti per remunerare o incentivare la particolare efficienza o diligenza del lavoratore, mentre ne vanno escluse le utilità che sono dirette ad indennizzare il lavoratore per una perdita ovvero quelle che sono riferibili ad un atto di cortesia, benevolenza o liberalità del datore di lavoro (gratifiche donatizie). Nella prima categoria rientrano in particolare i premi di assiduità, operosità e simili, ai sensi dell'art. 27, lettera a), n. 11, a nulla rilevando che si tratti di corresponsione una tantum (la corresponsione una tantum è prevista dall'art. 27, lettera a), n. 4, come indice rivelatore del carattere di gratuità delle elargizioni e gratificazioni non altrimenti giustificate). (Conf 2573/71, mass n 353658).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)