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Sez. L, Sentenza n. 3880 del 09/08/1978 (Rv. 393471 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - CREDITI GARANTITI DA PRIVILEGIO - NOZIONE - PRELAZIONE - ESTENSIONE AGLI INTERESSI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393471-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - CREDITI GARANTITI DA PRIVILEGIO - NOZIONE - PRELAZIONE - ESTENSIONE AGLI INTERESSI - ESCLUSIONE.*

L'art 55 della legge fallimentare, operante tanto per il fallimento quanto per la procedura di concordato preventivo, ove stabilisce che l'apertura della procedura concorsuale non sospende il corso degli interessi, oltre per i crediti garantiti da pegno o da ipoteca, anche per i crediti garantiti da privilegio, si riferisce sia ai privilegi speciali che a quelli generali (nella specie, per crediti di lavoro), ma, con riguardo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento o alla presentazione della domanda di concordato, gli interessi maturati dei crediti privilegiati non sono assistiti da prelazione, in quanto l'estensione della prelazione agli interessi e prevista dall'art 54, terzo comma, della legge fallimentare con esclusivo riferimento ai crediti garantiti da pegno od ipoteca. (V 952/77, mass n 384574; (V 697/74, mass n 368528).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2747, Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)