Sez. 1, Sentenza n. 952 del 08/03/1977 (Rv. 384574 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI - SOSPENSIONE - CREDITI GARANTITI DA PRIVILEGIO - APPLICABILITA - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITO GARANTITO DA PRIVILEGIO GENERALE - CESSAZIONE DEGLI INTERESSI - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI - SOSPENSIONE - CREDITI GARANTITI DA PRIVILEGIO - APPLICABILITA - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITO GARANTITO DA PRIVILEGIO GENERALE - CESSAZIONE DEGLI INTERESSI - CONDIZIONI.*
L'art 55 della legge fallimentare, operante tanto per il fallimento quanto per la liquidazione coatta amministrativa, ove stabilisce che l'apertura della procedura concorsuale non sospende il corso degli interessi, oltre che per i crediti garantiti da pegno o da ipoteca, anche per i crediti garantiti da privilegio, si riferisce sia ai privilegi speciali che a quelli generali (nella specie, per credito di lavoro). Nel caso di privilegio generale, il corso degli interessi cessa integralmente con la liquidazione delle attivita mobiliari del debitore, se questa si verifichi in unico contesto, ovvero gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive. (V 697/74, mass n 368528).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2747, Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)