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Sez. 2, Sentenza n. 9042 del 28/07/1992 (Rv. 478370 - 01)

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni presuntive - Opposizione - Ammissione dell'opponente | Prestazioni professionali del notaio - Diritto del medesimo al compenso - Mancato pagamento o mancato conferimento dell'incarico - Eccezioni del debitore - Prescrizione tribunale del diritto al compenso - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478370-01

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni presuntive - Opposizione - Ammissione dell'opponente

La prescrizione di cui all'art. 2956 n. 3 cod. civ. del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare applicazione allorché il debitore abbia ammesso anche implicitamente di non avere corrisposto al professionista il compenso dovuto, come nel caso in cui il debitore eccepisca di non avere conferito al notaio l'incarico da cui dovrebbe discendere il controverso compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 n. 3, Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)