Sez. 2, Sentenza n. 9042 del 28/07/1992 (Rv. 478370 - 01)
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni presuntive - Opposizione - Ammissione dell'opponente | Prestazioni professionali del notaio - Diritto del medesimo al compenso - Mancato pagamento o mancato conferimento dell'incarico - Eccezioni del debitore - Prescrizione tribunale del diritto al compenso - Applicabilità - Esclusione.
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni presuntive - Opposizione - Ammissione dell'opponente
La prescrizione di cui all'art. 2956 n. 3 cod. civ. del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare applicazione allorché il debitore abbia ammesso anche implicitamente di non avere corrisposto al professionista il compenso dovuto, come nel caso in cui il debitore eccepisca di non avere conferito al notaio l'incarico da cui dovrebbe discendere il controverso compenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 n. 3, Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)