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Sez. 2, Sentenza n. 26986 del 02/12/2013 (Rv. 629414 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Deduzione di insussistenza del debito - Riconoscimento di mancata estinzione del debito - Equivalenza - Eccezione di prescrizione presuntiva - Inconciliabilità.
Stato
decisa il 2013-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629414-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE

In tema di prescrizione presuntiva, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della obbligazione di pagamento (nella specie, il compenso spettante ad un professionista per la sua opera) è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)