Sez. 2, Sentenza n. 1413 del 12/09/1970 (Rv. 347202 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONE DI LAVORO DA PARTE DI PARENTE CONVIVENTE - PRESUNZIONE DI GRATUITA - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONE DI LAVORO DA PARTE DI PARENTE CONVIVENTE - PRESUNZIONE DI GRATUITA - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*
In tema di attivita lavorative prestate nell'ambito di una comunita familiare, sussiste una presunzione di gratuita e, quindi, di inesistenza di un rapporto di lavoro in senso tecnico. Tale presunzione trova applicazione piu rigorosa quando si tratti di prestazioni che lungi dall'inserirsi nell'Esercizio di una impresa, si svolgono in una convivenza fra persone legate da vincoli di sangue, ripetendo gli aspetti propri della vita comune familiare (nella specie fra zia e nipote sacerdote). In tali casi, per vincere la presunzione di gratuita occorre accertare in modo rigoroso e preciso se gli interessati abbiano inteso assumere obbligazioni reciproche, per modo che, sussistendo un nesso sinallagmatico e funzionale tra le prestazioni del lavoratore e l'Obbligo della controparte di corrispondergli una retribuzione, ciascuna delle due prestazioni si profili come causa dell'altra. (V 676'69, mass n 338933 2999'68, mass n 335834 2949'68, mass n 335730 1572'67, mass n 328352).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)