Sez. 2, Sentenza n. 1572 del 26/06/1967 (Rv. 328352 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONI DI LAVORO RESE TRA PERSONE CONVIVENTI LEGATE DA VINCOLI DI PARENTELA O DI CONIUGIO - PRESUNZIONE DI GRATUITA - PROVA CONTRARIA - CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DELLA CORRISPETTIVITA TRA LE PRESTAZIONI - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONI DI LAVORO RESE TRA PERSONE CONVIVENTI LEGATE DA VINCOLI DI PARENTELA O DI CONIUGIO - PRESUNZIONE DI GRATUITA - PROVA CONTRARIA - CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DELLA CORRISPETTIVITA TRA LE PRESTAZIONI - NECESSITA.*
Nel caso di prestazioni di lavoro rese tra persone conviventi legate da vincoli di parentela o di coniugio, specialmente quando esse non hanno riferimento all'Esercizio di un'impresa e si esauriscono in una convivenza con gli aspetti propri di vita comune familiare, per ritenersi superata la presunzione che siano prestate affectionis vel benevolentiae causa, non e sufficiente la circostanza della corresponsione di un compenso in natura o in danaro (rappresentando tale corresponsione piuttosto il risultato naturale del rapporto di convivenza, quale manifestazione di solidarieta affettiva e di mutua assistenza, anziche l'adempimento di un Obbligo scaturente da un rapporto giuridicamente vincolante); ma e necessario accertare se le persone, tra cui si assume sussistere il rapporto di lavoro, abbiano inteso reciprocamente obbligarsi per modo che, sussistendo tra le prestazioni dell'una e della altra un nesso sinallagmatico e funzionale, ciascuna delle due prestazioni si profili come causa dell'altra. Rilevante, in proposito, e l'indagine sul comportamento delle parti e sulle cause che hanno dato luogo alla convivenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)