Sez. 2, Sentenza n. 4235 del 07/05/1987 (Rv. 452992 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - FAMIGLIA COSTITUITA PRIMA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEI DIRITTI DI FAMIGLIA - BENI ACQUISTATI DI UNO DEI CONIUGI DURANTE IL REGIME TRANSITORIO - COMUNIONE EX NUNC ALLA SCADENZA DI TALE REGIME - PRECEDENTI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAL CONIUGE CHE LI HA ACQUISTATI - VALIDITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - FAMIGLIA COSTITUITA PRIMA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEI DIRITTI DI FAMIGLIA - BENI ACQUISTATI DI UNO DEI CONIUGI DURANTE IL REGIME TRANSITORIO - COMUNIONE EX NUNC ALLA SCADENZA DI TALE REGIME - PRECEDENTI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAL CONIUGE CHE LI HA ACQUISTATI - VALIDITÀ.*
Con riguardo alle famiglie costituite prima della data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, e rispetto ai beni acquistati da uno dei coniugi dopo tale data e prima della scadenza del termine assegnato per l'espressione di una volontà contraria al regime di comunione legale (15 gennaio 1978), siffatta comunione si verifica "ex nunc", a partire da detta scadenza, in Mancanza di quella volontà contraria, e, pertanto, include i beni medesimi solo se e nei limiti in cui si trovino ancora nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati (restando conseguentemente validi ed operanti eventuali precedenti Atti di disposizione).*
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)