Sez. 1, Sentenza n. 6954 del 25/07/1997 (Rv. 506246 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA | Beni acquistati da uno dei coniugi dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia e durante il regime transitorio - Comunione legale - Sussistenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA
Dalla formulazione dell'art. 228 della legge 19 maggio 1975 n. 151 risulta che con la realizzazione delle condizioni per l'applicazione del nuovo regime la comunione legale ha ad oggetto anche gli acquisti effettuati dai coniugi nel periodo transitorio ricompreso tra l'entrata in vigore della legge e il termine ultimo per manifestare la volontà contraria all'applicazione delle nuove norme (15 gennaio 1978), purché a tale data i beni si trovino nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati.
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)