Sez. L, Sentenza n. 8079 del 07/04/2014 (Rv. 630502 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Accordo tra strutture private accreditate e regioni ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 - Qualificazione come accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 legge n. 241 del 1990 - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
Gli accordi contrattuali stipulati tra strutture private accreditate e Regioni, ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, non sono qualificabili come accordi sostitutivi di provvedimento ex art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, non essendo contemplata la possibilità di emanare provvedimenti amministrativi in luogo della stipula di tali contratti. (Fattispecie in tema di contratto stipulato tra una Fondazione di diritto privato e una Regione per la somministrazione di prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1992 num. 241 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)