Sez. 2, Sentenza n. 6893 del 03/07/1999 (Rv. 528269 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - IN GENERE | Configurabilità - Sostituzione dell'oggetto dell'obbligazione originaria, ma persistenza di altri obblighi precedentemente assunti - Conseguenze - Esclusione animus novandi - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - IN GENERE
È escluso "l'animus novandi", necessario per la configurabilità della novazione, se le parti, nel sostituire l'oggetto dell'obbligo precedente, richiamano tutti gli altri patti già stipulati, in tal modo consentendo la coesistenza tra la nuova e l'originaria obbligazione, come nel caso in cui un preliminare di cessione di azienda tra una società in accomandita semplice ed un terzo, stipulato dal socio accomandatario nella qualità e in proprio, quale garante degli obblighi della società, sia sostituito da un preliminare di cessione di quote sociali dello stesso accomandatario al medesimo promissario acquirente, perché il trasferimento di quote sociali non implica il trasferimento del patrimonio sociale, di cui anche le società di persone conservano l'autonomia, con conseguente separazione dei rapporti sociali da quelli dei soci sia tra loro, sia con i terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)