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Sez. 1, Ordinanza n. 29245 del 13/11/2024 (Rv. 673083-01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione illegittima della P.A. - Domanda di reintegrazione nel possesso - Sopravvenuta irreversibile trasformazione del bene - Condanna al risarcimento dei danni - Pronuncia d'ufficio - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Ragioni. RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673083-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di occupazione illegittima della P.A., non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c. il giudice che, a fronte della domanda di reintegrazione nel possesso del proprietario, una volta acclarata l'impossibilità di adempimento da parte dell'amministrazione, per l'intervenuta irreversibile trasformazione del bene a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, pronunci d'ufficio la condanna del convenuto al risarcimento del danno per la perdita del godimento del bene, poiché l'originaria domanda di reintegrazione nel possesso e, quindi, di reintegrazione del danno in forma specifica, già contiene la successiva eventuale domanda di risarcimento del danno per equivalente, ove il bene sia stato irreversibilmente trasformato.

Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)