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Sez. 5, Sentenza n. 57573 del 31/10/2017 Ud. (dep. 27/12/2017) Rv. 271872 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 prima parte cod. pen. - Presupposti di operatività - Criteri di individuazione.
Stato
decisa il 2017-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271872-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

L'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. esige esclusivamente che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio; non richiede, invece, che l'attività del reo sia anche spontanea (come nella seconda ipotesi della stessa disposizione), essendo sufficiente che si tratti di attività volontaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)