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Sez. 3, Sentenza n. 3405 del 22/10/1968 (Rv. 336475 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI DA PARTE DEL GIUDICE DELLA CAUSA PRINCIPALE - NECESSITA - PRONUNZIA SULL'AN - RINVIO DELLA LIQUIDAZIONE IN SEPARATA SEDE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336475-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI DA PARTE DEL GIUDICE DELLA CAUSA PRINCIPALE - NECESSITA - PRONUNZIA SULL'AN - RINVIO DELLA LIQUIDAZIONE IN SEPARATA SEDE - ESCLUSIONE.*

La condanna al risarcimento dei danni, nelle ipotesi previste dall'art. 96 cod.proc.civ., va pronunciata dallo stesso giudice della causa principale, il quale, dovendo provvedere alla liquidazione relativa, anche d'ufficio nella sentenza, non puo dissociare la pronuncia di responsabilita da quella sul quantum con rinvio della liquidazione a separata Sede. (Conf. 775-63, 2912-62, contra 516-64). Conforme alla sentenza n. 2484-67, massima n. 329791.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)