Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 27/05/1975 (Rv. 375884 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - AMBITO - DISTINZIONE DI PROCEDURE INGIUSTE OD ILLEGITTIME - ESCLUSIONE - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPROPONIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - AMBITO - DISTINZIONE DI PROCEDURE INGIUSTE OD ILLEGITTIME - ESCLUSIONE - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPROPONIBILITA.*
La responsabilita processuale per danni ricade, in tutte le sue possibili ipotesi, sotto la disciplina dell'art 96 cod proc civ, senza che possa distinguersi fra procedure ingiuste, cioe non sorrette da un diritto sostanziale e dagli altri requisiti previsti dalla legge, che trovano sanzione nell'istituto della responsabilita aggravata, e procedure illegittime, cioe irrituali per la inosservanza delle forme prescritte dalla legge, per le quali varrebbe la norma generale della responsabilita per fatto illecito dell'art 2043 cod civ. pertanto, deve dichiararsi improponibile la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni direttamente dipendenti dall'esecuzione di un sequestro, in quanto la Competenza a giudicare sulla domanda di risarcimento di danni per responsabilita processuale spetta esclusivamente, sia per l'an che per il quantum al giudice competente sul merito. (V 3405/68, mass n 336475).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)