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Sez. U - , Sentenza n. 28176 del 10/12/2020 (Rv. 659866 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Integrazione d'ufficio della motivazione di prime cure - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659866-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In materia di procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, nel confermare la sentenza di primo grado, quanto al giudizio di colpevolezza dell'incolpato, può integrare la motivazione di prime cure, anche d'ufficio, senza violare il principio del contraddittorio purché essa sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza del CNF che si era limitata ad esplicitare la "scarna" motivazione "per relationem" di prime cure - la quale aveva fatto proprie le argomentazioni del Tribunale penale a sostegno della condanna - evidenziando il compendio istruttorio penale ritualmente acquisito al processo disciplinare, sostenuto da una duplice delibazione di merito conforme e non confutato da richieste istruttorie dell'incolpato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 35, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 60, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)