Sez. U, Sentenza n. 5715 del 11/04/2003 (Rv. 562086 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Applicabilità nei giudizi dinanzi al Consiglio nazionale forense - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito in via generale dall'art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, sicché non è consentito al Consiglio stesso prendere in esame questioni che non siano state ad esso proposte ed annullare il provvedimento in base a vizi che il ricorrente non abbia denunciato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 54, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)