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Sez. U, Sentenza n. 5715 del 11/04/2003 (Rv. 562086 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Applicabilità nei giudizi dinanzi al Consiglio nazionale forense - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562086-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito in via generale dall'art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, sicché non è consentito al Consiglio stesso prendere in esame questioni che non siano state ad esso proposte ed annullare il provvedimento in base a vizi che il ricorrente non abbia denunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 54, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)