Sez. 1, Sentenza n. 2486 del 15/04/1985 (Rv. 440324 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - PROROGA DEL PERIODO ORIGINARIAMENTE FISSATO - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - PROROGA DEL PERIODO ORIGINARIAMENTE FISSATO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il periodo originariamente fissato per l'amministrazione controllata, in Sede di ammissione dell'imprenditore alla relativa procedura (nella specie, successiva all'entrata in vigore della legge 24 luglio 1978 n. 391, modificativa dell'art. 187 della legge fallimentare), non è suscettibile di successiva proroga, nemmeno nel caso in cui il periodo stesso non raggiunga la durata massima prevista, tenuto conto che una siffatta proroga, di per sè incompatibile con i caratteri di provvisorietà e temporaneità di detta amministrazione, si tradurrebbe in una seconda e nuova ammissione del debitore al beneficio, in contrasto con il principio secondo il quale il mancato risanamento dell'impresa, all'indicata originaria scadenza, impone la dichiarazione del fallimento (salva restando la facoltà di proporre il concordato preventivo). (V 2466/75, mass n 376362; (V 1197/74, mass n 369248).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 193 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 193 CORTE COST., Legge 24/07/1978 num. 391 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)