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Sez. 2, Sentenza n. 5108 del 16/10/1984 Ud. (dep. 25/05/1985) Rv. 169396 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - PRESUPPOSTI - DECISIONE - AUTONOMA CENSURA DEL NON APPELLANTE - POSSIBILITÀ ESCLUSA.*
Stato
decisa il 1984-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169396-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - PRESUPPOSTI - DECISIONE - AUTONOMA CENSURA DEL NON APPELLANTE - POSSIBILITÀ ESCLUSA.*

Perché si verifichi l'effetto estensivo dell'impugnazione, di cui all'art. 203 cod. proc. pen., è necessario che il giudice accolga i motivi di gravame ritualmente proposti dal coimputato e contenenti difese che, non avendo carattere esclusivamente personale, siano comuni ed utilizzabili, in concreto, per il riesame più favorevole della posizione dell'imputato non impugnante (o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile); costui non è, quindi, legittimato a proporre autonoma censura, avente ad oggetto il motivo, proposto dal coimputato, che, per una qualsiasi ragione, non sia stato accolto o non sia stato preso in esame. (V mass n 157996; (V mass n 157285; (Conf mass n 149800).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)