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Sez. 2, Sentenza n. 2438 del 08/07/1982 Ud. (dep. 22/03/1983) Rv. 157996 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - CASSAZIONE - RICORSO - LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE - PLURALITÀ DI IMPUTATI - MANCATO ACCOGLIMENTO IN APPELLO DEI MOTIVI ESTENSIBILI DI UNO DI ESSI - DOGLIANZA DEL COMPUTATO IL CUI GRAVAME SIA STATO DICHIARATO INAMMISSIBILE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157996-01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - CASSAZIONE - RICORSO - LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE - PLURALITÀ DI IMPUTATI - MANCATO ACCOGLIMENTO IN APPELLO DEI MOTIVI ESTENSIBILI DI UNO DI ESSI - DOGLIANZA DEL COMPUTATO IL CUI GRAVAME SIA STATO DICHIARATO INAMMISSIBILE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'imputato che non abbia presentato i motivi a sostegno del suo appello non ha un autonomo diritto all'esame dei motivi addotti dal coimputato, ma può solo giovarsi dell'estensione degli effetti favorevoli della sentenza di appello che abbia accolto motivi non esclusivamente personali. Dovendosi quindi l'effetto estensivo ritenere limitato ai soli capi il cui motivo non esclusivamente personale sia stato accolto, il coimputato, la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, non ha diritto di dolersi con ricorso, per Cassazione dell'omesso esame nei suoi particolari confronti dei motivi estensibili respinti dal giudice nei confronti dell'appellante che li aveva prodotti. (Conf mass n 110815; (Conf mass n 104718).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)