Sez. 1, Sentenza n. 2880 del 02/07/1977 (Rv. 386452 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - FISSAZIONE DELLA DATA E COMUNICAZIONE ALLE PARTI - INOSSERVANZA DEL TERMINE MINIMO DI SESSANTA GIORNI - NULLITA - DICHIARAZIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - FISSAZIONE DELLA DATA E COMUNICAZIONE ALLE PARTI - INOSSERVANZA DEL TERMINE MINIMO DI SESSANTA GIORNI - NULLITA - DICHIARAZIONE - CONDIZIONI.*
Nel procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale, nel vigore della riforma di cui al DPR 26 ottobre 1972, n 636, la nullita derivante dall'inosservanza del termine minimo di sessanta giorni, fra il giorno della comunicazione della data fissata per la decisione e la data medesima (art 27 terzo comma del citato decreto), puo essere dichiarata solo se la parte interessata l'abbia dedotta nella prima istanza o difesa successiva, ai sensi dell'art 157 secondo comma cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 157, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)