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Sez. 1, Sentenza n. 4286 del 02/07/1981 (Rv. 414971 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - FISSAZIONE DELLA DATA E COMUNICAZIONE ALLE PARTI - TERMINE DILATORIO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - NULLITA DELLA DECISIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - SANATORIA PER MANCATA PRESENTAZIONE DI ISTANZE O DI DIFESE DA PARTE DEL DESTINATARIO DELLA COMUNICAZIONE INTEMPESTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414971-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - FISSAZIONE DELLA DATA E COMUNICAZIONE ALLE PARTI - TERMINE DILATORIO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - NULLITA DELLA DECISIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - SANATORIA PER MANCATA PRESENTAZIONE DI ISTANZE O DI DIFESE DA PARTE DEL DESTINATARIO DELLA COMUNICAZIONE INTEMPESTIVA - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento innanzi alla commissione tributaria centrale la inosservanza del termine di cui all'art 27, comma terzo, DPR 26 ottobre 1972 n 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario) - che impone l'Obbligo della comunicazione alle parti, almeno sessanta giorni prima, della data fissata per la decisione del ricorso, in relazione al diritto delle parti medesime di presentare memorie e repliche entro certi termini ed allo scopo di consentire loro di conoscere la composizione della commissione e di proporre un'eventuale istanza di ricusazione - importa la violazione del contraddittorio e, conseguentemente, la nullita della decisione successivamente emessa. Tale nullita puo essere fatta valere per la prima volta in Sede di legittimita, in quanto la stessa non e sanata dal fatto che, successivamente alla comunicazione intempestiva, la parte non abbia presentato alcuna istanza o difesa alla stessa commissione, dal momento che perche operi la fattispecie convalidatrice di cui all'art 157 comma secondo cod proc civ e necessario un comportamento processuale attivo e positivo nel quale deve inserirsi l'omissione dell'eccezione di nullita relativa. (V 1994/80, mass n 405623; (V 3475/79, mass n 399888; (V 2880/77, mass n 386452).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)