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Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | Disciplina posteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Efficacia della sentenza - Ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657470-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

In materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dall'ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall'altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)