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Sez. 1, Sentenza n. 14779 del 19/07/2016 (Rv. 640743 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | Efficacia della sentenza - Ora zero del giorno della sua pubblicazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640743-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

Nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006, la legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, l'annotazione della ora in cui è stata emessa la decisione, sicché il fallito resta privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni sin dall'ora zero del giorno della sua pubblicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo inefficace il pagamento effettuato dal terzo pignorato in favore del creditore pignorante in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione emessa lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza di fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 51, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)