Sez. 1, Sentenza n. 2147 del 25/02/1995 (Rv. 490710 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - DECISIONE | Nullità parziale - Disciplina ex art. 22 legge n. 25 del 1994 - Procedimenti in corso - Applicabilità anche d'ufficio - Nullità - Pronunzia con riferimento ad un solo capo della sentenza impugnata - Annullamento con rinvio - Necessità.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - DECISIONE
La disposizione dell'art. 830 cod. proc. civ., nel testo novellato con l'art. 22 legge n. 25 del 1994 - secondo cui la nullità parziale del lodo può essere dichiarata qualora il vizio incida su una parte soltanto del lodo stesso che sia scindibile dalle altre -, per espresso disposto dell'art. 27.4 della legge stessa è immediatamente applicabile, anche d'ufficio, ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, ancorché relativi a lodi pronunciati prima della detta data; con la conseguenza che, ove in un giudizio d'impugnazione per nullità di sentenza arbitrale svoltosi prima dell'entrata in vigore della legge n. 25 citata, la Corte d'Appello abbia pronunziato la nullità con riferimento ad un solo capo della sentenza impugnata, questa va annullata con rinvio, affinché la stessa Corte accerti preventivamente che il vizio incida su una parte del lodo scindibile dalle altre.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25 art. 22, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)