Sez. 5, Sentenza n. 17211 del 23/07/2009 (Rv. 609278 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) - Determinazione dell'imposta - Coincidenza della superficie tassabile con quella rilevante ai fini della TARSU - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP), deve escludersi qualsiasi automatica sovrapposizione tra la superficie tassabile ai fini della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e quella che il contribuente dichiara ai fini ICIAP, attesa la diversità dei presupposti delle due imposte - essendo la TARSU dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre l'ICIAP riguarda il locale o l'area attrezzata adibita ad insediamento produttivo cioè utilizzata per l'esercizio di imprese, arti e professioni - e non potendosi escludere, quindi, che il contribuente utilizzi, per la sua attività, solo una parte dell'immobile tassato ai fini della TARSU, destinando, ad esempio, la restante parte ad abitazione personale o ad altre finalità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 1 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)