Sez. 5, Sentenza n. 18501 del 10/08/2010 (Rv. 614597 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Istituzione da parte del Comune di tariffa differenziata per fasce di utenza - Distinzione per uso domestico e non domestico - Accertamento - Riferimento alla classificazione catastale - Sufficienza - Esclusione - Verifica dell'uso effettivo - Necessità - Individuazione di un'attività come alberghiera - Parametri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'istituzione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, di tariffe differenziate per fasce di utenza che distinguano l'uso domestico e quello non domestico, impone di accertare l'uso effettivo dei relativi immobili, essendo irrilevante la classificazione catastale di essi ovvero la natura del contratto attributivo del godimento a favore dei non proprietari. Ne consegue che è soggetto passivo della predetta imposta, secondo la tariffa non domestica, il proprietario di un immobile, per classificazione di civile abitazione, che lo dia in uso ad un terzo con contratto formalmente di locazione ma con la previsione della prestazione di servizio tipica dell'attività alberghiera, quale il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fine igienico sanitario ed altri analoghi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)