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Sez. 2 - , Sentenza n. 8454 del 21/01/2019 Ud. (dep. 26/02/2019) Rv. 275612 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Circonvenzione di persone incapaci - Induzione al compimento di un atto giuridico - Nozione di induzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275612-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Ai fini della sussistenza del delitto di circonvenzione di persone incapaci, il concetto di induzione postula una attività positiva diretta a determinare, convincere ovvero influire sulla volontà altrui, in modo da condurre la vittima a compiere un determinato atto giuridico, e rappresenta un elemento ben distinto dal mezzo usato per il raggiungimento del fine. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dell'imputata che aveva approfittato della condizione di debolezza psicologica della vittima, dovuta alla recente perdita del figlio, per indurla ad una disposizione testamentaria per atto notarile in suo favore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)