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Sez. 6, Sentenza n. 8532 del 03/06/1982 Ud. (dep. 04/10/1982) Rv. 155314 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL DANNO DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155314-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL DANNO DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel caso di delitto tentato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile soltanto in quelle ipotesi nelle quali le modalità del fatto criminoso siano tali da fornire la certezza che il danno che ne sarebbe derivato in caso di consumazioni del reato, sarebbe stato di speciale tenuità. (Conf mass n 149056).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)