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Sez. 2, Sentenza n. 5045 del 28/11/1980 Ud. (dep. 27/05/1981) Rv. 149056 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - APPLICABILITA AL DELITTO TENTATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149056-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - APPLICABILITA AL DELITTO TENTATO - CONDIZIONI.*

L'attenuante del danno di speciale tenuita puo ritenersi applicabile anche al reato tentato a condizione che le modalita del fatto siano tali da fornire la certezza che, realizzatosi l'evento, da questo fosse derivato un danno patrimoniale specialmente tenue. (Conf mass n 144219; (Conf mass n 143165).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)