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Sez. 1, Sentenza n. 7125 del 29/07/1994 (Rv. 487584 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI | Detrazione di L. 36.000 per il coniuge a carico - Spettanza per il figlio a carico del coniuge legalmente separato - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487584-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI

In tema di I.R.P.E.F., la detrazione di lire 36.000 per il coniuge a carico di cui al n. 2) del primo comma dell'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 6 della legge 13 aprile 1977 n. 114, che, in mancanza del coniuge, è applicabile, in virtù del secondo comma del succitato articolo 15 per il primo dei figli a carico, non spetta per il figlio a carico del coniuge legalmente separato, atteso che tale ipotesi non rientra nel concetto di "mancanza del coniuge" e che la norma succitata contempla espressamente l'ipotesi di separazione legale prevedendo per il genitore tenuto a corrispondere gli alimenti il diritto a raddoppiare la detrazione per il figlio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 15 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)