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Sez. 5, Sentenza n. 1541 del 03/02/2003 (Rv. 560221 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI | Detrazione per il primo figlio in mancanza del coniuge - Disciplina introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 57 del 1986 - Genitori separati o divorziati - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560221-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI

In tema di IRPEF, secondo la disciplina dettata dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 2 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57, convertito in legge 18 aprile 1986, n. 121, e rimasta immutata per effetto della sua trasposizione nell'art. 12 del t.u.i.r. del 1986, la detrazione (di importo maggiore) per il coniuge a carico, prevista al numero 1 del primo comma, a partire dall'anno 1986 si applica per il primo figlio ricorrendo la duplice condizione: a) che l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali ovvero si tratti di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente; b) che il contribuente non sia coniugato o legalmente ed effettivamente separato (terzo comma). Dalla nozione di "mancanza del coniuge" sono quindi esclusi, a differenza di quanto disposto dalla previgente disciplina, i casi di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, casi in ordine ai quali lo stesso art. 15, al numero 2 del secondo comma, riconosce per i figli rimasti a carico del contribuente la detrazione in misura doppia rispetto a quella prevista in via generale per i figli. La tipizzazione legislativa e l'autonoma regolamentazione delle diverse fattispecie della mancanza dell'altro genitore conseguenti, rispettivamente, alla sua non esistenza in vita o alla mancata assunzione legale di tale qualità, ovvero alla sopravvenienza di vicende attinenti esclusivamente al rapporto coniugale di genitori viventi, trova giustificazione nella scelta di non collocare il primo dei figli a carico al posto del coniuge separato - enucleandolo dal numero delle restanti persone a carico - ove permanga l'inderogabile obbligo di entrambi i genitori, stabilito dall'art. 147 cod. civ., di provvedere al mantenimento della prole, fermo il detto beneficio del raddoppio dell'ordinaria detrazione a favore di quello a carico del quale sono posti i figli.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 15 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1986 num. 57 art. 2, Legge 18/04/1986 num. 121, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 12, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)