Sez. 1, Sentenza n. 3085 del 30/04/1997 Cc. (dep. 26/06/1997) Rv. 207965 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Applicazione di pena di specie diversa da quella inflitta in sede di cognizione - Illegittimità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione del reato continuato, non può infliggere una pena di specie diversa da quella inflitta dal giudice della cognizione, neanche se quest'ultima sia parzialmente o totalmente derivante da sostituzione a norma della legge n. 689 del 1981. (Nella specie, il giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione tra più condanne per vari episodi di emissione di assegni a vuoto, dei quali uno punito con un mese di reclusione, sostituito con corrispondente sanzione pecuniaria, ma complessivamente puniti con lire 10.950.000 di multa, aveva rideterminato la pena in sei mesi di reclusione e lire 1.000.000 di multa)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)