Sez. 1, Sentenza n. 38331 del 05/06/2014 Cc. (dep. 18/09/2014) Rv. 260903 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Applicazione della continuazione - Individuazione della violazione più grave - Riferimento alla pena più elevata inflitta in concreto - Possibilità di modificazione di specie e misura - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la rideterminazione del trattamento sanzionatorio operato dal giudice dell'esecuzione che aveva applicato la pena detentiva senza tener conto dell'avvenuta sostituzione della stessa con la corrispondente pena pecuniaria in sede di cognizione in relazione a tutti i reati da unificare per la continuazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)