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Sez. L, Sentenza n. 741 del 19/01/2004 (Rv. 569493 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Disciplina ex art. 2112, quarto comma, cod. civ. come modificato dell'art. 47 della legge 428 del 1990 - Potere del datore di lavoro di recesso "ad natum" in base alla normativa generale - Conservazione - Esercizio di detto potere - Atto emulativo o in frode alla legge - Configurabilità - Esclusione - Violazione dei principi di correttezza e buona fede - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569493-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In tema di trasferimento d'azienda, l'art. 2112, quarto comma, cod. civ., come modificato dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428 (cosiddetta "legge comunitaria" per l'anno 1990), nel disporre che il trasferimento non può essere di per sè ragione giustificativa di licenziamento, aggiunge che l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale. Ne consegue che, ove l'imprenditore alienante, nella imminenza del trasferimento dell'azienda, receda dal rapporto di lavoro nei casi in cui detta facoltà gli sia attribuita, è da escludere che nell'esercizio in concreto della stessa egli ponga in essere un atto emulativo o in frode alla legge, né è prospettabile la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che non creano obbligazioni autonome, ma rilevano soltanto per verificare il puntuale adempimento di obblighi riconducibili a determinati rapporti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)